Quesiti relativi alle attività di ASPP e RSPP (D.Lgs. 81/2008). Le informazioni contenute nelle seguenti “FAQ” sono riferite al quadro normativo esistente alla data di riferimento (gennaio 2017). Le risposte, pur se stilate con la massima cura e attenzione, sono da intendersi come una semplice informativa per il quale l’Ordine non assume responsabilità in caso di errori, omissioni o qualsiasi conseguenza derivante dalle informazioni stesse. Si precisa inoltre che tali FAQ sono dirette ai colleghi dell’Ordine e prevedono quindi come requisito fondamentale la laurea in Ingegneria.
Quali requisiti devo possedere per svolgere la funzione di RSPP o ASPP?
RISPOSTA
(Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 co. 1, 2 e 3)
Per lo svolgimento della funzione di RSPP o ASPP è necessario avere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Questo vuol dire che:
Più dettagliatamente, quali corsi di formazione devo frequentare per soddisfare quanto indicato al quesito 1?
RISPOSTA
(Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 co. 2; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
Il percorso formativo per RSPP e ASPP è strutturato in tre moduli distinti A, B e C:
In quali casi sono esonerato dalla frequenza ai corsi di formazione indicati al quesito 2?
RISPOSTA
(Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 co. 5; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
È prevista la possibilità di esenzione dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, ossia al Modulo A ed al Modulo B indipendentemente dal macrosettore di appartenenza della/e azienda/e in cui si vogliono esercitare le funzioni di RSPP/ASPP.
Tale esenzione è riservata a coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
Nominato RSPP o ASPP, devo poi frequentare altri corsi per mantenere i requisiti?
RISPOSTA
(Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 co. 6; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
RSPP ed ASPP sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento. Dal momento che il Modulo B ha validità 5 anni, per mantenere i requisiti necessari per svolgere la funzione di RSPP o ASPP è necessario aver frequentato corsi di aggiornamento per un monte ore, anche distribuito nel quinquennio, almeno pari a:
Se svolgo attività di docenza in corsi di formazione validi per rilascio di crediti RSPP/ASPP, posso considerare tali crediti validi per il mio aggiornamento?
RISPOSTA
No.
Nel caso interrompa o non mantenga l’aggiornamento, perdendo quindi i requisiti per l’assunzione della funzione, come posso recuperare tali requisiti?
RISPOSTA
(Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 co. 6; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
L’assenza della regolare frequenza agli aggiornamenti (si veda il quesito 4) non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi di formazione abilitanti; il completamento dell’aggiornamento, seppur effettuato in ritardo, consente di ritornare a eseguire la funzione esercitata. In altre parole, per recuperare i requisiti richiesti, e quindi la possibilità di svolgere la funzione di RSPP/ASPP, è necessario che venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante (si veda il quesito 4), riferito al quinquennio precedente. Il completamento dell’aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al Modulo B consentendo così a RSPP e ASPP di recuperare la propria “operatività”.
Presso quali enti posso frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento?
RISPOSTA
(Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 32 co. 4; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
Gli enti che possono erogare i corsi di formazione e i corsi di aggiornamento sono individuati dal legislatore:
Posso affidarmi a formazione a distanza, e-learning o altre modalità diverse dall’aula?
RISPOSTA
(Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
Per i moduli A, B e C, si devono preferire metodologie di insegnamento/apprendimento “attive”, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento, garantendo equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni e lavori di gruppo, e favorendo metodologie basate sul problem solving applicate a simulazioni e problemi specifici. È, ad oggi, consentito il ricorso alla formazione a distanza (formazione e-learning che rispetti requisiti e specifiche indicate nell’Allegato II dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16) per il Modulo A e gli aggiornamenti del Modulo B. Con riferimento a questi ultimi, si suggerisce comunque di verificare in precedenza il numero di ore riconosciuto come credito.
Nel caso sia anche Datore di Lavoro, vigono regole diverse per lo svolgimento diretto della funzione di RSPP?
RISPOSTA
(Riferimenti: D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 34 co. 2 e 3; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21/12/11; Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 07/07/16)
Ferme restando le condizioni indicate dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. art. 34 ed allegato II per lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi (DL SPP), in tale caso il DL SPP deve seguire un percorso di formazione, con verifica dell’apprendimento ed attestato di frequenza, comprendente:
I crediti CFP valgono anche come aggiornamento per RSPP/ASPP o viceversa?
RISPOSTA
I crediti ottenuti frequentando corsi attinenti alla sicurezza validi per altri obblighi (es. coordinatore per la progettazione e per coordinatore per l’esecuzione dei lavori, Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; professionisti in materia di prevenzione incendi, D.M. 05/08/11; formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, D.I. 06/03/13) valgono automaticamente anche come aggiornamento per RSPP/ASPP?
RISPOSTA
Come posso verificare il numero di crediti di cui sono in possesso?
RISPOSTA
La verifica e la gestione dei crediti formativi sono a cura del RSPP/ASPP. Si consiglia la predisposizione di un file che, in base alle scadenze previste dal quesito 4, tenga la cronistoria dei corsi di aggiornamenti effettuati.
Posso autocertificare una parte dei crediti richiesti, come avviene per i CFP?
RISPOSTA
No, tutti i crediti devono essere acquisiti e dimostrati mediante attestati di frequenza ai corsi o seminari specifici descritti nei precedenti quesiti, con indicazione del numero di ore riconosciuto come credito.