|
|
La professione d'ingegnere rientra nel campo d'applicazione del sistema
generale di riconoscimento dei diplomi tramite la Direttiva Generale
89/48/CEE come modificata dalla direttiva 2005/36/CE.
Le direttive cosiddette di “mobilità” sono state emanate dal Consiglio e dal
Parlamento per eliminare gli ostacoli eventualmente generati dalle normative
nazionali a due diritti cardine sanciti dal trattato che istituisce la
Comunità Europea. Tali diritti sono la libertà di stabilimento e la libera
prestazione dei servizi su tutto il territorio dell’Unione per tutti i
cittadini che esercitano legalmente una professione in almeno uno degli Stati
membri.
Generalmente la prestazione di servizi (intesa come occasionale e non
continuativa dacché in tal caso rientra nella libertà di stabilimento)
presuppone un regime autorizzativo più
semplificato, in genere la notifica della prestazione di servizi in questione
presso un’autorità competente e non il riconoscimento vero e proprio delle
qualifiche ed è già operante in tutte le direttive di settore (medici,
farmacisti, architetti ecc.), non è regolamentata specificamente per le
direttive coperte dalla direttiva 89/48/CEE. Ciò significa che anche per
prestare servizi occasionali in Italia, un ingegnere proveniente da un altro
Stato dell’Unione, deve comunque ottemperare alle disposizioni che regolano
il diritto di stabilimento (il che significa ottenere prioritariamente il
riconoscimento della qualifica professionale).
Questa lacuna è stata ora colmata dalla nuova direttiva Direttiva 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali - che
ingloba in un unico testo le preesistenti direttive di mobilità (sia
settoriali che generali). Il titolo II di tale direttiva stabilisce le
condizioni che regolano la prestazione dei servizi per tutte le professioni
intellettuali. Tale direttiva però non è ancora stata recepita negli
ordinamenti nazionali e gli Stati membro hanno tempo di farlo fino al 20
ottobre 2007.
|
|
|
|
Meccanismo del riconoscimento
Se un cittadino dell’Unione possiede le qualifiche professionali che gli
consentono di esercitare la professione di ingegnere in uno Stato membro
dell’Unione (Stato di provenienza), egli ha diritto di esercitare tale
professione in qualsiasi altro Stato membro (Stato ospitante) ove essa è
regolamentata ossia per il cui esercizio è necessario essere in possesso di
un determinato titolo professionale.
Egli deve, a tale scopo, richiedere all’autorità competente designata
il riconoscimento dei suoi titoli ai sensi della direttiva 89/48/CE. Il
requisito minimo per beneficiare della direttiva è costituito dal possesso di
un diploma di istruzione superiore che sanziona una formazione professionale
di una durata minima di tre anni unitamente a:
- La autorizzazione ad
esercitare la professione nel caso di professione regolamentata nello Stato
membro di provenienza,
oppure
- La certificazione di
un’autorità competente che la formazione è regolamentata ai sensi della
direttiva 2005/36/CE o in alternativa l’attestazione del possesso di due anni
di esperienza professionale fra gli ultimi dieci, se la professione non è
regolamentata nello Stato membro di provenienza.
Si noti che il cittadino in possesso dei requisiti minimi di cui sopra, non
può vedersi rifiutato il riconoscimento per carenza di qualifiche anche
nel caso in cui lo Stato membro ospitante richieda, per accedere alla
professione, requisiti formativi e professionali più onerosi (in termini di
titolo di laurea e/o tirocinio ed esperienza oppure iscrizione obbligatoria
ad un Ordine) di quelli richieste nello Stato membro di provenienza. In tal
caso la “differenza di percorso” potrà essere colmata attraverso misure
compensative. Lo Stato membro ospitante può infatti esigere che l'interessato
svolga un tirocinio o superi una prova attitudinale (a sua scelta) se vi sono
differenze sostanziali di formazione complessiva.
Se invece l’autorità competente ravvisa che il richiedente non ha i titoli
per beneficiare del riconoscimento, essa può emettere un rifiuto. Tale
decisione deve essere motivata e impugnabile secondo le procedure vigenti nel
paese ospitante. La mancata decisione nel termine di quattro mesi va
considerata come un rigetto implicito. Link utile: Guida al cittadino (sul
sito della Commissione Europea)
|
|
|
|
A chi rivolgersi in Italia
Per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito
nell'ambito dell'Unione Europea ai fini dell'esercizio della professione in
Italia, è necessario seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli
professionali come previsto dal Decreto Legislativo n.115 del 27 gennaio
1992, che attua la Direttiva n.89/48/CEE.
L’autorità competente è il Ministero della Giustizia che accoglie domande
anche per il riconoscimento di titoli professionali conseguiti nella
Confederazione elvetica e nei paesi extracomunitari.
Ogni domanda è esaminata singolarmente in una conferenza dei servizi mensile
e attentamente valutata sulla base di ogni elemento costitutivo del dossier
che il richiedente richiede utile presentare per avvalorare la sua competenza
professionale. L’entità delle eventuali misure compensative applicabili non è
infatti determinata meccanicamente in base alla differenza fra i percorsi
minimi, bensì anche su tutti gli elementi (formazione permanente, esperienza
professionale ecc.) che possono fare conoscere meglio la sua
preparazione professionale. E’ anche sommamente utile, produrre ove possibile
un piano di studi dettagliato data la non armonizzazione dei curricula e la diversa consistenza numerica e
contenutistica dei vari esami, che varia moltissimo da paese a paese. Un
semplice elenco degli esami sostenuti, spesso non consente di
comprendere a sufficienza la preparazione del candidato.
Entro il termine massimo di quattro mesi dal ricevimento della pratica – a
meno di interruzioni necessarie per acquisire ulteriore documentazione – il
Ministero emana a favore del richiedente un decreto dirigenziale che gli
consente di iscriversi all’Ordine nella sezione e settore specificati nel
decreto. Ai fini della documentazione prescritta per l’iscrizione, il decreto
sostituisce il titolo di studio e l’abilitazione professionale. Esso ha però
la sua piena validità solo se accompagnato, nel caso di misure compensative,
dalla delibera del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che
attesta il superamento di dette misure, il cui svolgimento è affidato a detto
Consiglio.
Il Ministero ha attivato sul proprio sito www.giustizia.it
una sezione dedicata ove è possibile trovare normativa, informazioni
generali, nome e coordinate di funzionari a cui rivolgersi, fac simile di moduli di domande, la lista di documenti da
presentare ed utili suggerimenti per avviare la pratica.
Invitiamo quindi i cittadini stranieri che desiderano iscriversi all’Ordine
degli ingegneri senza avere studiato o svolto l’esame di Stato in Italia, a
collegarsi alla pagina pagina dedicata del sito ministeriale e leggerla
attentamente.
MODULI E FORMALITA’
Cittadini
comunitari
Confederazione
elvetica
Cittadini
extracomunitari
|
|