Riconoscimento del titolo di studio estero
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Riconoscimento delle qualifiche professionali

 

 

 

Riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 89/48/CE)

 

 

 


La professione d'ingegnere rientra nel campo d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi tramite la Direttiva Generale 89/48/CEE come modificata dalla direttiva 2005/36/CE.
Le direttive cosiddette di “mobilità” sono state emanate dal Consiglio e dal Parlamento per eliminare gli ostacoli eventualmente generati dalle normative nazionali a due diritti cardine sanciti dal trattato che istituisce la Comunità Europea. Tali diritti sono la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi su tutto il territorio dell’Unione per tutti i cittadini che esercitano legalmente una professione in almeno uno degli Stati membri.
Generalmente la prestazione di servizi (intesa come occasionale e non continuativa dacché in tal caso rientra nella libertà di stabilimento) presuppone un regime autorizzativo più semplificato, in genere la notifica della prestazione di servizi in questione presso un’autorità competente e non il riconoscimento vero e proprio delle qualifiche ed è già operante in tutte le direttive di settore (medici, farmacisti, architetti ecc.), non è regolamentata specificamente per le direttive coperte dalla direttiva 89/48/CEE. Ciò significa che anche per prestare servizi occasionali in Italia, un ingegnere proveniente da un altro Stato dell’Unione, deve comunque ottemperare alle disposizioni che regolano il diritto di stabilimento (il che significa ottenere prioritariamente il riconoscimento della qualifica professionale).
Questa lacuna è stata ora colmata dalla nuova direttiva Direttiva 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali - che ingloba in un unico testo le preesistenti direttive di mobilità (sia settoriali che generali). Il titolo II di tale direttiva stabilisce le condizioni che regolano la prestazione dei servizi per tutte le professioni intellettuali. Tale direttiva però non è ancora stata recepita negli ordinamenti nazionali e gli Stati membro hanno tempo di farlo fino al 20 ottobre 2007.

 

 

 

Meccanismo del riconoscimento
Se un cittadino dell’Unione possiede le qualifiche professionali che gli consentono di esercitare la professione di ingegnere in uno Stato membro dell’Unione (Stato di provenienza), egli  ha diritto di esercitare tale professione in qualsiasi altro Stato membro (Stato ospitante) ove essa è regolamentata ossia per il cui esercizio è necessario essere in possesso di un determinato titolo professionale.
Egli deve, a tale scopo, richiedere all’autorità competente designata  il riconoscimento dei suoi titoli ai sensi della direttiva 89/48/CE. Il requisito minimo per beneficiare della direttiva è costituito dal possesso di un diploma di istruzione superiore che sanziona una formazione professionale di una durata minima di tre anni unitamente a:
-          La autorizzazione ad esercitare la professione nel caso di professione regolamentata nello Stato membro di provenienza,
oppure
-          La certificazione di un’autorità competente che la formazione è regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE o in alternativa l’attestazione del possesso di due anni di esperienza professionale fra gli ultimi dieci, se la professione non è regolamentata nello Stato membro di provenienza.
Si noti che il cittadino in possesso dei requisiti minimi di cui sopra, non può vedersi rifiutato il riconoscimento  per carenza di qualifiche anche nel caso in cui lo Stato membro ospitante richieda, per accedere alla professione, requisiti formativi e professionali più onerosi (in termini di titolo di laurea e/o tirocinio ed esperienza oppure iscrizione obbligatoria ad un Ordine) di quelli richieste nello Stato membro di provenienza. In tal caso la “differenza di percorso” potrà essere colmata attraverso misure compensative. Lo Stato membro ospitante può infatti esigere che l'interessato svolga un tirocinio o superi una prova attitudinale (a sua scelta) se vi sono differenze sostanziali di formazione complessiva.
Se invece l’autorità competente ravvisa che il richiedente non ha i titoli per beneficiare del riconoscimento, essa può emettere un rifiuto. Tale decisione deve essere motivata e impugnabile secondo le procedure vigenti nel paese ospitante. La mancata decisione nel termine di quattro mesi va considerata come un rigetto implicito. Link utile: Guida al cittadino  (sul sito della Commissione Europea)

 

 

 A chi rivolgersi in Italia
Per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito nell'ambito dell'Unione Europea ai fini dell'esercizio della professione in Italia, è necessario seguire il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali come previsto dal Decreto Legislativo n.115 del 27 gennaio 1992, che attua la Direttiva n.89/48/CEE.
L’autorità competente è il Ministero della Giustizia che accoglie domande anche per il riconoscimento di titoli professionali conseguiti nella Confederazione elvetica e nei paesi extracomunitari.
Ogni domanda è esaminata singolarmente in una conferenza dei servizi mensile e attentamente valutata sulla base di  ogni elemento costitutivo del dossier che il richiedente richiede utile presentare per avvalorare la sua competenza professionale. L’entità delle eventuali misure compensative applicabili non è infatti determinata meccanicamente in base alla differenza fra i percorsi minimi, bensì anche su tutti gli elementi (formazione permanente, esperienza professionale ecc.) che  possono fare conoscere meglio la sua preparazione professionale. E’ anche sommamente utile, produrre ove possibile un piano di studi dettagliato data la non armonizzazione dei curricula e la diversa consistenza numerica e contenutistica dei vari esami, che varia moltissimo da paese a paese. Un semplice elenco degli esami sostenuti, spesso non consente di comprendere  a sufficienza la preparazione del candidato.
Entro il termine massimo di quattro mesi dal ricevimento della pratica – a meno di interruzioni necessarie per acquisire ulteriore documentazione – il Ministero emana a favore del richiedente un decreto dirigenziale che gli consente di iscriversi all’Ordine nella sezione e settore specificati nel decreto. Ai fini della documentazione prescritta per l’iscrizione, il decreto sostituisce il titolo di studio e l’abilitazione professionale. Esso ha però la sua piena validità solo se accompagnato, nel caso di misure compensative, dalla delibera del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che attesta il superamento di dette misure, il cui svolgimento è affidato a detto Consiglio.
Il Ministero ha attivato sul proprio sito www.giustizia.it una sezione dedicata ove è possibile trovare normativa, informazioni generali, nome e coordinate di funzionari a cui rivolgersi, fac simile di moduli di domande, la lista di documenti da presentare ed utili suggerimenti per avviare la pratica.
Invitiamo quindi i cittadini stranieri che desiderano iscriversi all’Ordine degli ingegneri senza avere studiato o svolto l’esame di Stato in Italia, a collegarsi alla pagina pagina dedicata del sito ministeriale e leggerla attentamente.

MODULI E FORMALITA’
Cittadini comunitari
Confederazione elvetica
Cittadini extracomunitari